MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

PREMESSA 


Il Modello Organizzativo e di Controllo dell’Attività Sportiva adottato su delibera dell’organo direttivo secondo la procedura prevista dallo Statuto della dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Solerosso deve essere aggiornato attraverso l’adeguamento alle eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida Federali e delle Linee Guida AICS pubblicate o alle raccomandazioni del Responsabile Federale delle politiche del Safeguarding (e del Responsabile AICS delle politiche del Safeguarding) secondo le indicazioni all’uopo fornite e in ogni caso con cadenza almeno quadriennale per i necessari aggiornamenti. 

La FIJLKAM e l’AICS anche attraverso il Responsabile Federale e il Responsabile AICS delle politiche di Safeguarding e l’Ufficio della Procura Federale, vigila sull’adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto. 

 

Art. 1 – Finalità 

 

1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei tesserati, specie se minori d’età, nell’ambito dell’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Solerosso” (di seguito per brevità anche solo “Associazione”). 

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIJLKAM e dall’AICS attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti dell’Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di: 

 

a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione; 

 

b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità; 

 

c. rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità; 

 

d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dalla FIJLKAM e del Safeguarding Officer istituito dall’AICS volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori; 

 

e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti; 

 

f. informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi; 

 

g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIJLKAM e dall’AICS nell’ambito delle politiche di Safeguarding; 

 

h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding dell’Associazione. 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

 

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono: 

a) tutti i tesserati dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Solerosso; 

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l’Associazione; 

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l’Associazione. 

 

Art. 3 – Norme di condotta 

 

È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate: 

 

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona: 

- evitare discriminazioni tra gli atleti: organizzare turni di allenamento e partecipazione alle gare senza distinzione di sesso, etnia, appartenenza culturale, ecc; 

- in caso di minori appartenenti a categorie svantaggiate, garantire la loro equa suddivisione in gruppi di allenamento per favorire l'integrazione; 

- turnare il lavoro a coppie affinché tutti riescano ad allenarsi con tutti; 

- nelle attività con i minori, organizzare piccoli giochi di squadra per facilitare l’integrazione; 

- è vietato discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri, durante gli allenamenti e durante gli esami per il passaggio di grado. 

 

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro: 

- l’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva; 

- l’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione loro coetanei; 

- imporre regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva; 

- la spiegazione delle tecniche e dei gesti motori deve essere rivolta a tutti i tesserati con massima disponibilità; 

- per le classi di minori si prevede un numero di tecnici pari a 1 tecnico su 5 tesserati, per le classi di adulti si prevede un numero di tecnici pari a 1 tecnico su 10 tesserati; 

- si richiede ai tecnici, agli atleti e ai dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio, rispettoso e non violento in tutti i contesti compresi quelli virtuali, anche in contesti ludici e scherzosi; 

 

c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso: 

- ascoltare i minori per comprendere le loro ambizioni e desideri sportivi; 

- promuovere i valori dello sport educando al rifiuto di sostanze o metodi vietati per migliorare le prestazioni sportive dei tesserati; 

- i passaggi di grado, che avvengono sottoforma di esami, devono essere organizzati rispettando la crescita tecnica degli allievi: il giudizio finale deve avere come obiettivo il miglioramento delle capacità dell’atleta, deve sostenere e applaudire sempre gli sforzi degli atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento; 

- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti; 

- programmare per ciascun atleta l’attività sportiva o l’allenamento o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno. 

 

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione alimentare, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori: 

- affiancare ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti; 

- segnalare tempestivamente eventuali segni di disturbi alimentari degli atleti; 

- organizzare percorsi di educazione alimentare; 

- i tecnici possono essere considerati come figure di di riferimento che possano dialogare con gli atleti, in particolare minori, per rilevare eventuali segni di disagio. - Segnali di disagio o malessere (a titolo esemplificativo): 

• cambi repentini e ingiustificati di comportamento, come riduzione della concentrazione, isolamento, depressione, paura, sbalzi di umore, riluttanza ad allenarsi o partecipare a gare; 

• segni fisici evidenti o repentini cambiamenti comportamentali, oppure segnali verbali diretti o indiretti di difficoltà; 

• ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, soprattutto se presenti su parti del corpo normalmente non soggette a tali lesioni e non compatibili con l'attività sportiva;  

• una ferita per la quale la spiegazione sembra poco plausibile; 

• il minore che racconta di un'azione di abuso che lo ha coinvolto; 

• diffidenza verso allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con cui il minore dovrebbe avere un rapporto di fiducia;  

• trascuratezza e frequente perdita di effetti personali. 

Importante: la presenza di uno o più di questi segnali non costituisce di per sé la prova della presenza di abusi, violenza o molestie. Tali segnali devono essere valutati anche considerando i comportamenti tipici dei minori durante alcune fasi dello sviluppo e della crescita, come la preadolescenza e l'adolescenza, durante le quali cambiamenti di umore e comportamento sono comuni anche in assenza di abusi, violenza o molestie. 

e) segnalare immediatamente ogni circostanza rilevante ai responsabili genitoriali o tutori, o ai soggetti preposti alla vigilanza: 

- informare i genitori o tutori delle assenze dei minori da gare o allenamenti; 

- il responsabile delle segnalazioni è il tecnico della disciplina di riferimento; 

- altre circostanze rilevanti: comportamenti irrispettosi e/o lesivi verso altri atleti o tecnici anche in ambito virtuale; linguaggio discriminatorio, irrispettoso e violento anche in ambito virtuale;  

- anche se si praticano soprattutto arti marziali, sono da segnalare quelle situazioni in cui le tecniche sono praticate con violenza; 

 

f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dall’Associazione ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento. Si prevedono comportamenti ulteriori in relazioni alle specifiche situazioni verificabili all’interno dell’Associazione quali: 

- limitare al minimo indispensabile ogni contatto fisico con i tesserati, soprattutto se minori; 

- deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati; 

- i tecnici possono entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti minori solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale o per garantire la loro incolumità; 

- l’uso delle docce non è consentito ai minorenni;  

- durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione; 

- deve essere vietato l’uso degli spogliatoi agli atleti adulti nello stesso momento in cui viene utilizzato da atleti al di sotto dei 16 anni (i corsi adulti sono frequentati dai 16 anni in su); 

- durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale; 

- si vieta l’utilizzo dei cellulari negli spogliatoi: lo si spegne o lo si appoggia all’ingresso;  

- essere visibili ad altri adulti, per quanto possibile, durante l’attività con i minori;  

- ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dai genitori o tutori legali qualora siano previste sessioni di allenamento singole e/o in orari inconsueti; 

- astenersi dall’utilizzare, riprodurre e diffondere immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, ottenendo le necessarie autorizzazioni dai genitori o tutori legali o dagli addetti alla sorveglianza; 

- evitare situazioni di intimità con i tesserati minori; 

- mantenere relazioni equilibrate con i genitori o tutori legali e gli addetti alla sorveglianza; 

- in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’intervento sarà affidato ad un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); 

- in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore; 

- durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello; 

- qualora un minore (solitamente al di sotto dei 6 anni di età) si dovesse sporcare necessitando di cambiarsi subitaneamente, il tecnico lo assiste cercando di essere visibile da altri adulti, e comunque comunicare tempestivamente l’accaduto al genitore o tutore; 

- evitare comunicazioni e contatti di natura intima con i tesserati minori, anche tramite i social network; 

- qualora un minorenne (dai 16 anni in su) fosse interessato a fare una lezione di prova in un corso dedicato agli adulti, verrà chiesto al genitore/tutore di assistere alla prima lezione. 

 

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione 

         adottando i seguenti comportamenti: 

- eventualmente organizzare riunioni periodiche che coinvolgano i genitori, i tecnici e i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori;  

- discutere periodicamente delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva e attivarsi di conseguenza; 

- condivisione di materiale informativo come dei siti utili (a titolo di esempio): 

battiamoilsilenzio.gov.it, sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport. 

 

savethechildren.it, pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: 

buone pratiche per prevenirli. 

 

sportesalute.eu, pagina dedicata all’inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute. 

 

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali: 

- organizzare riunioni periodiche con tecnici e dirigenti per illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e discutere delle criticità emerse durante la stagione sportiva; - condivisione di materiale informativo come dei siti utili (a titolo di esempio): 

battiamoilsilenzio.gov.it, sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport. 

 

savethechildren.it, pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: buone pratiche per prevenirli. 

 

sportesalute.eu, pagina dedicata all’inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute. 

 

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso: 

- organizzare riunioni a inizio stagione per illustrare le politiche di salvaguardia; 

- tenere incontri periodici per inculcare un’adeguata educazione sportiva; 

- nel caso di comportamento inadeguato durante gli allenamenti o le gare il soggetto verrà richiamato dal tecnico o dirigente o Responsabile del Safeguarding (in base alla gravità, sarà solo richiamato, esonerato per qualche minuto dalla pratica, se minore verrà informato il genitore). 

 

j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile; 

 

k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure: 

 

• Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del Codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito dell’Associazione; 

 

• Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare; 

 

• Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice di condotta adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dall’Associazione; 

 

• Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIJLKAM o al Safeguarding office nominato dall’AICS.  

 

• Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dall’Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi; 

- si crea una mail dedicata per le segnalazioni al Safeguarding: 

asdsolerosso.safeguarding@gmail.com 

- organizzare incontri e seminari con esperti durante la stagione sportiva per discutere delle tematiche rilevanti; 

- condivisione di materiale informativo come dei siti utili (a titolo di esempio): 

battiamoilsilenzio.gov.it, sito del tavolo tecnico per la co-costruzione e la promozione di una policy per la tutela delle giovani atlete e dei giovani atleti istituito dal Dipartimento per lo sport. 

 

savethechildren.it, pagina del sito di Save the Children relativa agli abusi nello sport e minori: 

buone pratiche per prevenirli. 

 

sportesalute.eu, pagina dedicata all’inclusione sportiva sul sito di Sport e Salute. 

 

Art. 4 – Tutela dei minori – Obblighi 

 

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società 

 

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIJLKAM e all’AICS all’atto di affiliazione. 

 

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. essere regolarmente tesserato alla FIJLKAM; 

 

b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni). 

 

c. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

d. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIJLKAM e/o dall’AICS e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali e/o degli organismi sportivi affilianti; 

 

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet dell’Associazione e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale e inserita nel sistema gestionale degli organismi sportivi affilianti, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affilianti. 

 

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato. 

 

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale e nel sistema gestionale degli organismi sportivi affilianti, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale e dalla regolamentazione degli organismi sportivi affilianti. 

 

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIJLKAM e al Safeguarding Officer dell’AICS. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma. 

 

7. Il Responsabile è tenuto a: 

 

a. promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della FIJLKAM e dell’AICS nell’ambito dell’Associazione, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi; 

 

b. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna; 

 

c. segnalare al Safeguarding Officer della FIJLKAM e dell’AICS eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta; 

 

d. rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIJLKAM e dai regolamenti dell’AICS; 

 

e. formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio; 

f. valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate; 

g. partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIJLKAM e/o dall’AICS. 

 

Art. 6 – Dovere di segnalazione 

 

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIJLKAM e dall’AICS e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della FIJLKAM e dell’AICS, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dall’Associazione. 

 

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall’Associazione o direttamente con il Safeguarding Office della FIJLKAM e/o dell’AICS. 

 

3. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. 

 

4. L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede: 

- presentato una denuncia o una segnalazione; 

- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; 

- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; 

- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; 

- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding. 

 

Art. 7 – Diffusione ed attuazione 

 

- Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l’Associazione. 

 

Art. 8 – Sanzioni 

 

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a: 

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione); 

- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; 

- violazione delle misure poste a tutela del segnalante; 

- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate; 

- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione; 

- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello; 

- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

- mancata applicazione del presente sistema disciplinare. 

 

2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato all’Associazione dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. 

 

3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione. 

 

4. Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti: 

a. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari. 

b. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

- richiamo verbale per mancanze lievi; 

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a; 

- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione; 

- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15; 

- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. c. Ai fini del precedente punto: 

- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela 

dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna; 

- incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna; 

- incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali: 

- l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; 

- l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; 

- la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; 

- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive); 

 

- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante; 

 

- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse. 

 

5. Sanzioni nei confronti dei volontari: 

 

a. Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

- richiamo verbale per mancanze lievi; 

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a; 

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni; 

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno; 

- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. 

 

6. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto c della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”. 

 

7. Sanzioni nei confronti dei tesserati: 

a. Nei confronti dei tesserati dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa: 

- richiamo verbale per mancanze lievi; 

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto a; 

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni; 

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno; 

- rescissione del rapporto di tesserato e, in caso di tesserato socio dell’Associazione, radiazione dello stesso. 

 

8. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto c della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”. 

Art. 9 – Norme finali 

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIJLKAM e AICS. 

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto dell’Associazione. 

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIJLKAM, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati e nel Codice di Condotta. 

4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

 

Aggiornato al 08 agosto 2024 



CODICE di CONDOTTA


 PREMESSA 


L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOLEROSSO (di seguito “Associazione”), i suoi Tesserati e le sue Tesserate, rispettivamente quali Affiliata e Tesserati FIJLKAM e/o AICS, si conformano, unitamente alla Federazione e all’Ente di Promozione Sportiva (AICS) stessa, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall’Osservatorio permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding in materia nonché al Regolamento di Safeguarding federale approvato dal Consiglio Federale in data 1 dicembre 2023 e alle Linee Guida Federali pubblicate il 31 agosto 2023; alle Linee guida deliberate dalla Direzione Nazionale AiCS trasmesso al CONI per gli adempimenti di competenza Roma, 31 agosto 2023, in base alle quali viene emanato il seguente Codice per l’adozione di ogni necessaria misura volta a favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’Atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.  

 

CODICE DI CONDOTTA 

per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, c.d. politiche di Safeguarding dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOLEROSSO 

 

Art. 1 

Principi 

1. L’Associazione riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati e le Tesserate a essere trattati con rispetto e dignità. 

2. L’Associazione riconosce e garantisce la tutela di tutti i Tesserati e le Tesserate contro ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 

3. L’Associazione riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati e delle Tesserate, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. 

4. Nel riconoscimento dei diritti e delle tutele invocate, l’Associazione riconosce parità di trattamento dei Tesserati e delle Tesserate indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 

1.  Il presente codice si applica a tutti i Tesserati e le Tesserate dell’Associazione nonché ai lavoratori, collaboratori e volontari e in generale gli operatori sportivi che, nel contesto del sodalizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, sono a contatto con gli Atleti o che in ogni caso sono coinvolti nell’attività sportiva. 

Art. 3 

Obiettivi /finalità 

1.  Obiettivo dell’Associazione, nel rispetto dei generali principi di lealtà, probità e correttezza, è quello di tutelare i minori, prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione, attraverso strumenti, attuati in ossequio alle disposizioni del presente codice, anche in base al modello organizzativo e di controllo, finalizzati: 

 

a) all’educazione alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana: trasmettere serenità, entusiasmo e passione ed educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione; 

b) alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati e le Tesserate in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele; 

c) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati e delle Tesserate in particolare se minori: rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutti gli atleti coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All’allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti; 

d) alla valorizzazione delle diversità; 

e) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore; 

f) alla promozione, da parte di Dirigenti e Tecnici, del benessere dell’Atleta: sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani atleti e valorizzarli a prescindere dai risultati, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento; 

g) alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati e le Tesserate all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; 

h) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; 

i) alla rimozione degli ostacoli che impediscano: 

1) la promozione del benessere dell’Atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; 

2) la partecipazione dell’Atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 

 

Art. 4 

Diritti, doveri e obblighi a carico di tutti i Tesserati e le Tesserate 

1.   A tutti Tesserati e alle Tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali: 

a) a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto, situazione, attività ed evento nell’ambito del sodalizio sportivo e in genere dell’attività federale; 

b) alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva; 

c) alla garanzia che la salute e il benessere psico-fisico siano prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo; non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una gara o una sessione di allenamento; 

• 2.  Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei Tesserati e delle Tesserate e a rispettare il Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti gli atleti al di sopra ogni altra cosa; 

 

3.  Tutti i Tesserati e le Tesserate sono tenuti a: 

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Tesserati e delle altre Tesserate; 

b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo, soprattutto in presenza di minori; 

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati e delle altre Tesserate, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; 

d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati e le altre Tesserate nei percorsi educativi e formativi; non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo; 

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva; 

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero loro delegati; 

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva; 

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi; 

i) collaborare con gli altri Tesserati e le altre Tesserate nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); 

j) segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di Safeguarding dell’Associazione (art. 8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. 

 

Art. 5 

Doveri e obblighi a carico dei Dirigenti Sportivi e degli Insegnanti Tecnici 

1.  Tutti i Dirigenti sportivi e gli Inseganti Tecnici sono tenuti a: 

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori e ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti gli atleti; 

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati e delle Tesserate, specie se minori: non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una gara o una sessione di allenamento o non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo; 

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati e delle Tesserate, in particolare se minori: non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale; 

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati e le Tesserate, in particolare se minori; 

e) promuovere un rapporto tra tutti i Tesserati e le Tesserate improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore o non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico; 

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato e la Tesserata minore: non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto; 

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati; 

h) comunicare e condividere con il Tesserato e la Tesserata minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati; intessere relazioni proficue con i genitori degli atleti al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti; 

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il Tesserato e la Tesserata minore, anche mediante social network e canali di comunicazione distanza o di messaggistica rapida: non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni. Evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti; 

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il Tesserato e la Tesserata minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il 

Responsabile delle politiche di Safeguarding dell’Associazione (art.8); 

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, ferma restando la possibilità per ogni Atleta di provvedervi autonomamente; 

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti e delle Atlete loro affidati; 

m) dichiarare all’organo direttivo dell’Associazione la sussistenza o la sopravvenienza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse; 

n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati e delle Tesserate; 

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo; 

p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati e delle Tesserate minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo in ogni caso le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati; 

q) segnalare senza indugio al Responsabile dell’Affiliata delle politiche di Safeguarding (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati e le Tesserate a pregiudizio, pericolo, timore o disagio; 

r) garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro atleta, adulto); 

s) non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore; 

t) evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possano fare da soli; 

u) rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori; 

 

Art. 6 

Diritti, doveri e obblighi degli Atleti e delle Atlete 

1.  Tutti gli Atleti e le Atlete sono tenuti a: 

a) rispettare il principio di solidarietà tra Atleti e Atlete, favorendo assistenza e sostegno reciproco; 

b) comunicare le proprie aspirazioni ai Dirigenti Sportivi e ai Tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri 

Atleti e le altre Atlete; 

c) comunicare ai Dirigenti Sportivi ed ai Tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri; 

d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri Atleti e nelle altre Atlete; 

e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e delle altre Atlete e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive; 

f) rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici; 

g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con le altre Atlete e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive; 

h) non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una gara o una sessione di allenamento; non agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo; non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico; 

i) non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con gli atleti di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto; non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso; 

j) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli Atleti e delle Atlete ovvero ai loro delegati; 

k) evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti Sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni. Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o altrui, anche ricevuto da terzi, segnalando comportamenti difformi ai Tecnici o Dirigenti nonché al Responsabile delle politiche di 

Safeguarding dell’Associazione (art.8); 

l) segnalare senza indugio al Responsabile delle politiche di Safeguarding dell’Associazione (art.8) situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio; 

m) non avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso; 

 

Art. 7 

Fattispecie 

1.  Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati e delle Tesserate, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di Safeguarding le seguenti fattispecie: 

a) l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del 

Tesserato/della Tesserata, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali; 

b) l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata – tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti –, che sia potenzialmente in grado di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, delle lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un Tesserato/una Tesserata a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi Atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; 

c) la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti uno stato di sofferenza fisica e/o psicologica, anche solo generando grave disappunto, fastidio, disturbo, disgusto. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; d) l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è estorto, costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato/una Tesserata a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell’osservare, anche di nascosto, il 

Tesserato /la Tesserata in condizioni e contesti intimi e/o non appropriati; 

e) la negligenza: il mancato intervento di un esponente federale (Dirigente, Tecnico o qualsiasi soggetto tesserato), anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi o comportamento o condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire con ciò causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del 

Tesserato/della Tesserata; 

f) l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; 

g) l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; 

h) il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Tesserati/Tesserate, con lo scopo di esercitare nei suoi /loro confronti un potere o un dominio. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un soggetto Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); 

i) i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive, capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale; 

j) l’abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell’attività di preparazione e allenamento: la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate rispetto alle condizioni proprie dell’Atleta e/o al fine/risultato sportivo da raggiungere, o allo scopo di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale; 

k) Nonnismo (hazing): ovvero qualsiasi comportamento che implica un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte di membri anziani dello stesso gruppo. 

 

Art. 8 

Responsabile del sodalizio affiliato contro abusi, violenze e discriminazioni 

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati e sulle Tesserate nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, l’organo direttivo dell’Associazione nomina, entro il 31 dicembre 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il c.d. Responsabile per le politiche di Safeguarding dell’Associazione anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, giusta delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255. 

2. La nomina del Responsabile per le politiche di Safeguarding dell’Associazione cui al comma 1 è senza indugio: pubblicata sulla homepage del sito dell’Associazione e/o sui social network facenti capo al sodalizio; affissa presso la sua sede e/o l’impianto sportivo in uso; comunicata al Safeguarding Office della Federazione e dell’Ente di Promozione Sportiva. 

 

Art. 9 

Selezione degli operatori sportivi 

1.  Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici, Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che siano idonei a operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le Tesserate minori, l’organo direttivo dell’Associazione procederà: 

1. a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di Safeguarding, alla presenza anche del Responsabile per le politiche di Safeguarding del sodalizio; 

2. alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato, nelle ipotesi previste dal presente codice e dalla normativa in materia di politiche di Safeguarding; 

3. all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali del candidato. 

 

Art. 10 

Verifiche periodiche 

1. Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con l’operatore sportivo, l’Associazione è tenuta ad acquisire, in forma di autodichiarazione, l’aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari. 

2. Le dichiarazioni false rese all’Associazione verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di cui il soggetto sia reso responsabile. 

 

Art. 11 

Conservazione documenti 

1. La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività previste e gli articoli precedenti, sono accessibili esclusivamente al rappresentante legale del sodalizio, al personale dello stesso all’uopo delegato e al Responsabile per le politiche di Safeguarding. 

2. Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui al primo comma, rimane opportunamente custodito presso la sede dell’Associazione, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Art. 12 

Informazione 

1.  L’Associazione si impegna a diffondere l’adozione del presente codice nonché dei protocolli adottati attraverso i modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva mediante: 

- pubblicazione sul proprio sito istituzionale, mediante accesso dalla homepage, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche; 

- pubblicazione e diffusione nei propri profili sui social network, del presente codice, dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva e delle eventuali modifiche; 

- consegna cartacea al momento dell’atto di sottoscrizione del tesseramento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi qualità, del testo del presente codice e dello schema dei modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva nonché all’atto di stipula di qualsiasi rapporto con gli operatori sportivi: la sottoscrizione varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta; - consegna cartacea a tutti i Tesserati, a tutte le Tesserate e a tutti gli operatori sportivi dei suddetti documenti in caso di modifiche apportate agli stessi in costanza di rapporto, con contestuale sottoscrizione che varrà come accettazione e come quietanza della ricezione della documentazione ricevuta. 

 

Art. 13 

Formazione e aggiornamento 

1. Annualmente, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai Tesserati e alle Tesserate minori, dell’Associazione dovranno frequentare corsi formazione e aggiornamento organizzati all’uopo e di cui l’Associazione dovrà dare adeguata informazione. 

2. I corsi potranno essere organizzati dall’Associazione, dall’Ente di Promozione Sportiva, dalla Federazione a livello centrale, a livello periferico anche attraverso le Strutture Territoriali. 

 

Art. 14 

Incompatibilità e conflitti di interesse 

1. Il rappresentante legale e gli operatori sportivi dell’Associazione direttamente coinvolti nell’attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di Responsabile per le politiche di Safeguarding in ogni struttura sportiva. 

2. Eventuali confitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento nel contesto dell’Associazione, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al Responsabile per le politiche di safeguarding istituito presso la Federazione. 

 

Art. 15 

Procedure e sanzioni 

1. I soggetti che pongano in essere i comportamenti riconducibili alle fattispecie dei cui all’art. 7 del presente codice saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del medesimo sodalizio, ai sensi delle norme dello statuto dell’Associazione. 

2. Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto dell’Associazione possa arrecare pregiudizio ai Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo. 

3. Dell’avvio del procedimento di cui al comma 1 nonché dell’esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile per le politiche di Safeguarding del sodalizio e al Responsabile per le politiche di Safeguarding istituito presso la Federazione e presso l’Ente di Promozione Sportiva. 

4. I componenti degli organi e degli uffici dell’Associazione coinvolti nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo assumono l’onere di riservatezza. 

5. Restano salve le azioni e i provvedimenti del Responsabile per le politiche di Safeguarding istituito presso la Federazione, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali 

 

Art. 16 

Rinvio 

1.  Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia. 

 

Art. 17 

Entrata in vigore e modifiche 

1. Il presente Codice, approvato a norma dello Statuto dell’Associazione, viene trasmesso al Responsabile per le politiche di Safeguarding istituito presso la Federazione o presso l’Ente di Promozione Sortiva, per l’attività di vigilanza che è propria loro. 

2. Le modifiche al presente codice, anche se apportate su indicazione della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva, devono essere adottate a norma del primo comma del presente articolo. 

 

 

 

Aggiornato al 08 agosto 2024